(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - del 3 novembre 2021 - Anno 52 - n. 15) Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Partecipazione della Regione Liguria alla Fondazione Museo Nazionale dell'Emigrazione 1. La Regione Liguria, anche in attuazione dell'Accordo di valorizzazione ai sensi dell'art. 112, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni e integrazioni, sottoscritto in data 22 gennaio 2018 con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e il Comune di Genova, partecipa quale socio fondatore alla costituzione della Fondazione di partecipazione denominata «Museo Nazionale dell'Emigrazione» con sede a Genova. 2. La Fondazione «Museo Nazionale dell'Emigrazione», in forza dell'Accordo di valorizzazione di cui al comma 1, e' il soggetto preposto alla costituzione del polo museale, perseguendone le finalita' di valorizzazione, promozione e sviluppo turistico-culturale. 3. La partecipazione della Regione e' subordinata alla verifica degli impegni finanziari da parte degli altri soci fondatori e alle condizioni che la Fondazione: a) persegua, senza scopi di lucro, le finalita' di cui al comma 2; b) consegua il riconoscimento della personalita' giuridica. 4. Lo schema di Statuto che regolamenta la Fondazione e le sue modifiche successive sono approvati dalla Giunta regionale. 5. La Giunta regionale e' autorizzata a partecipare annualmente alle spese di gestione della Fondazione nel limite di euro 10.000,00 annui. 6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2021-2023: Anno 2021 Variazione compensativa di euro 10.000,00 (diecimila/00) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali», Programma 2 «Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale», titolo 1 «Spese correnti»; Anno 2022 Variazione compensativa di euro 10.000,00 (diecimila/00) in termini di competenza nell'ambito della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali», Programma 2 «Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale», titolo 1 «Spese correnti»; Anno 2023 Variazione compensativa di euro 10.000,00 (diecimila/00) in termini di competenza nell'ambito della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali», Programma 2 «Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale», titolo 1 «Spese correnti». 7. Agli oneri derivanti dal presente articolo per gli esercizi successivi a quelli indicati al comma 6 si provvede con i relativi bilanci.