(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte  I
  - del 3 novembre 2021 - Anno 52 - n. 15) 
  Il Consiglio  regionale  Assemblea  legislativa  della  Liguria  ha
approvato. 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
Partecipazione della Regione Liguria alla Fondazione Museo  Nazionale
                          dell'Emigrazione 
 
  1.  La  Regione  Liguria,  anche  in  attuazione  dell'Accordo   di
valorizzazione  ai  sensi  dell'art.  112,  comma  4,   del   decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali  e  del
paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e
successive modificazioni e  integrazioni,  sottoscritto  in  data  22
gennaio 2018 con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo e il Comune di Genova, partecipa  quale  socio  fondatore
alla  costituzione  della  Fondazione  di  partecipazione  denominata
«Museo Nazionale dell'Emigrazione» con sede a Genova. 
  2. La  Fondazione  «Museo  Nazionale  dell'Emigrazione»,  in  forza
dell'Accordo di valorizzazione di cui al  comma  1,  e'  il  soggetto
preposto  alla  costituzione  del  polo  museale,  perseguendone   le
finalita'    di     valorizzazione,     promozione     e     sviluppo
turistico-culturale. 
  3. La partecipazione della Regione  e'  subordinata  alla  verifica
degli impegni finanziari da parte degli altri soci fondatori  e  alle
condizioni che la Fondazione: 
    a) persegua, senza scopi di lucro, le finalita' di cui  al  comma
2; 
    b) consegua il riconoscimento della personalita' giuridica. 
  4. Lo schema di Statuto che regolamenta  la  Fondazione  e  le  sue
modifiche successive sono approvati dalla Giunta regionale. 
  5. La Giunta regionale e'  autorizzata  a  partecipare  annualmente
alle spese di gestione della Fondazione nel limite di euro  10.000,00
annui. 
  6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo  si
provvede mediante le seguenti variazioni  allo  stato  di  previsione
della spesa del bilancio di previsione 2021-2023: 
  Anno 2021 
  Variazione compensativa di euro 10.000,00 (diecimila/00) in termini
di competenza e di cassa  nell'ambito  della  Missione  5  «Tutela  e
valorizzazione  dei  beni  e  attivita'   culturali»,   Programma   2
«Attivita' culturali e interventi  diversi  nel  settore  culturale»,
titolo 1 «Spese correnti»; 
  Anno 2022 
  Variazione compensativa di euro 10.000,00 (diecimila/00) in termini
di competenza nell'ambito della Missione 5 «Tutela  e  valorizzazione
dei beni e attivita' culturali», Programma 2 «Attivita'  culturali  e
interventi diversi nel settore culturale», titolo 1 «Spese correnti»; 
  Anno 2023 
  Variazione compensativa di euro 10.000,00 (diecimila/00) in termini
di competenza nell'ambito della Missione 5 «Tutela  e  valorizzazione
dei beni e attivita' culturali», Programma 2 «Attivita'  culturali  e
interventi diversi nel settore culturale», titolo 1 «Spese correnti». 
  7. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo  per  gli  esercizi
successivi a quelli indicati al comma 6 si provvede  con  i  relativi
bilanci.